Riforma dello Sport: il testo del decreto correttivo con le novità dal 1° gennaio 2023

In breve sintesi, così come evidenziato nella scheda di lettura della Camera:

  • Gli articoli da 1 a 5 recano modifiche in tema di associazioni e società sportive dilettantistiche (modifiche al Titolo II, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021). Gli interventi si concentrano sulla forma giuridica che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere e su alcuni profili della relativa disciplina (atto costitutivo e statuto, riparto degli utili, attività secondarie e strumentali, disposizioni fiscali).
    Tra le novità, si esclude per gli enti del terzo settore la necessità, invece prevista nel caso di adozione di altre forme giuridiche, di indicare nello statuto come attività principale l’esercizio dell’attività dilettantistica.
  • Gli articoli 6 e 7 recano modifiche in tema di tesseramento degli atleti, rispetto a cui, oltre a venire una nuova definizione normativa, si eleva da 12 a 14 anni, l’età a partire dalla quale è necessario acquisire il consenso personale del soggetto al tesseramento. L’intervento è legato a una non sufficiente maturità del minore nell’età considerata dal testo vigente (modifiche al Titolo III, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021).
  • L’articolo 8 reca modifiche alla disciplina delle figure dei tecnici e dei dirigenti sportivi, allargando il perimetro delle disposizioni cui essi sono tenuti anche a quelle dettate dalle Discipline Sportive Associate (modifiche al Titolo III, Capo II del D.Lgs. n. 36/2021).
  • L’articolo 9 reca modifiche al Titolo IV, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di benessere degli animali impiegati in attività sportive, con riguardo ai profili assicurativi. In particolare, si prevede che compete agli organismi affilianti (cioè: Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva) l’obbligo di verificare e controllare l’esistenza della polizza assicurativa per i danni eventualmente provocati dagli animali impiegati in attività sportive.
  • Gli articoli da 10 a 12 recano modifiche al Titolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di sport equestri, con riguardo alle norme europee rilevanti ai fini della definizione di “cavallo atleta”. 
  • Gli articoli da 13 a 26 recano modifiche al Titolo V, Capo I del D.Lgs. n. 36/2021, in tema di lavoro sportivo. Le disposizioni recano, inter alia, modifiche al regime contributivo e fiscale dei lavoratori sportivi e chiariscono la distinzione tra l’area del professionismo e l’area del dilettantismo, in particolare attraverso l’introduzione di una specifica disciplina del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo. Tra queste si segnala che l’art. 24, prevede che, fino a 15.000 euronon siano soggetti ad alcuna forma di imposizione fiscale:
    • né i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo
    • né i compensi degli atleti di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore professionistico.
      Ove i compensi annui superino la soglia di 15.000 euro, è soggetta a tassazione la sola parte eccedente
  • Gli articoli 27 e 28 recano modifiche al Titolo V, Capo III del D.Lgs. n. 36/2021, recante ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie. Le disposizioni dispongono, tra l’altro, che l’istruttore che coordina corsi di attività motorie e sportive deve essere in possesso di un’abilitazione professionale equipollente a quella di chinesiologo e precisano che il chinesiologo e l’istruttore che coordinano corsi di attività motorie e sportive non svolgono attività sanitaria.
  • Gli articoli 29 e 30 recano modifiche al Titolo VII del D.Lgs. n. 36/2021, recante disposizioni finali.
    Le disposizioni prevedono, tra l’altro, che sia fatta salva la disposizione che esclude le collaborazioni rese a fini istituzionali in ambito sportivo dall’applicazione della norma contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015 che prevede l’assoggettamento alla disciplina sul lavoro subordinato alle collaborazioni caratterizzate da prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative ed etero-dirette.

DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2022, n. 163

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