RIFORMA SPORT. Cosa cambia dal 1° luglio 2023?

Le collaborazioni, infatti, potranno assumere due forme: lavoro sportivo o volontariato puro (cancellata la figura dell’amatore).

  • Nuove figure professionali nello sport dopo la riforma

Sono interessati dalla Riforma dello Sport che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi e preparatori atletici.

È un lavoratore sportivo ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Il lavoratore sportivo eserciterà, quindi, l’attività sportiva senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico.

L’inclusione di nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive (come ad esempio custodi, receptionist, addetti alle pulizie, giardinieri ecc.) verrà codificata attraverso successive specifiche delibere federali.

Tutte le figure di lavoratori escluse dalla norma di riforma dello Sport e dalle delibere federali dovranno essere inquadrate secondo le ordinarie regole del lavoro (non sportivo).

  • Volontariato sportivo – i volontari

Il volontario che presta gratuitamente la propria opera nel settore sportivo, dovrà comunque essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi e non potrà essere remunerato in alcun modo, ma potrà ricevere rimborsi spese documentati di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenuti al di fuori del territorio comunale di residenza. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali.

  • Lavoro sportivo – lavoratrici e lavoratori sportivi

In base alle modalità di svolgimento del rapporto, il lavoro sportivo potrà assumere natura subordinataautonoma (occasionale o partita iva) o di co.co.co con le rispettive tutele previdenziali e in materia di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità, disoccupazione involontaria (Naspi), salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

  • APPRENDISTATO: Le società sportive professionistiche e dilettantistiche, nell’ottica della formazione dei giovani atleti, possono stipulare contratti di apprendistato; le società sportive professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dai 15 anni di età e fino ai 23 anni.
  • AREA DEL PROFESSIONISMO: nel settore professionistico “la regola” sarà il rapporto di lavoro subordinato.
  • AREA DEL DILETTANTISMO: la prestazione “si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.” se il rapporto di lavoro prevede non più di 18 ore settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive) e la prestazione è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo secondo i regolamenti di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva.
  • CONTRATTO A TERMINE: la durata del contratto a termine per i lavoratori sportivi è stabilita in 5 anni e può esservi successione di contratti a tempo determinato fra stessi soggetti, in deroga alla normativa generale.
  • AMMINISTRATIVI – GESTIONALI: sono inquadrati come co.co.co. e si applica la disciplina previdenziale e fiscale prevista per le collaborazioni coordinate e continuative sportive.
  • Salute e sicurezza

Per quanto riguarda i controlli sanitari sui lavoratori sportivi si demanda all’adozione di un apposito decreto del Presidente del consiglio dei ministri (o dell’Autorità politica con delega allo sport); si prevede la possibilità, e non più l’obbligo come attualmente previsto, che le suddette disposizioni contemplino anche l’istituzione di una scheda sanitaria per ciascun lavoratore sportivo, nel rispetto di quanto previsto dall’art 41 del D.Lgs 81/2008, – eliminando altresì il riferimento al fatto che lo stesso svolga prestazioni di carattere non occasionale – nonché l’individuazione dei tempi per l’effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche.

Si individuano le disposizioni ordinamentali generali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurazione economica di malattia e di maternità, assicurazione sociale per l’impiego, che si applicano, in quanto compatibili, ai lavoratori sportivi.

Si rimanda la definizione delle modalità di accertamento dell’idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo al medesimo DPCM, di cui sopra, volto alla definizione delle modalità in base alle quali andranno svolti i controlli medici dei lavoratori sportivi.

Per evitare sovrapposizioni si precisa che il medico specialista in medicina dello sport certifica l’idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo, mentre il medico competente, di cui al D.Lgs. 81/2008, ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata alla tutela dello stato e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Il lavoratore sportivo, sia subordinato che co.co.co, sia nel professionismo che nel dilettantismo, è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La copertura assicurativa per responsabilità civile deve essere assicurata anche ai volontari (oltre a quanto già previsto per morte e invalidità permanente).

  • Comunicazioni obbligatorie per le associazioni sportive

L’obbligo di comunicazione ai centri per l’impiego dell’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa prevista dalla normativa vigente si intende assolto attraverso la comunicazione da parte dell’associazione o della società destinataria delle prestazioni sportive al Registro telematico delle attività sportive dilettantistiche dei dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.

Tale comunicazione – in mancanza della quale sono comminate le sanzioni previste dalla normativa generale – è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti.

Al fine di consentire i suddetti adempimenti, si demanda ad apposito decreto del Presidente del consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport – da adottarsi entro il 1° aprile 2023 di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali – l’individuazione delle disposizioni tecniche e dei protocolli informatici necessari. All’adozione di tale decreto è subordinata l’applicazione di quanto previsto in materia di comunicazione dei rapporti di lavoro sportivo dilettantistico .

  • Contribuzione INPS

L’aliquota contributiva per i dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per i dilettanti che svolgono prestazioni autonome è fissata al 25 %. In entrambi i casi, si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata INPS a copertura di malattia, maternità, disoccupazione, etc…

La norma dispone, inoltre, l’applicazione dei contributi previdenziali per la sola parte eccedente l’importo di 5.000 euro del compenso e una riduzione del 50 % dell’imponibile previdenziale fino al 31 dicembre 2027.

Non si tratta di una decontribuzione ma di una riduzione della base imponibile e conseguentemente delle relative prestazioni pensionistiche, che saranno riconosciute unicamente per gli importi effettivamente versati. La riduzione non riguarda le aliquote aggiuntive in vigore per tutela relativa a maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, disoccupazione.

  • Franchigia fiscale: 15.000 euro/anno

Riguardo al fisco, nell’area del dilettantismo l’imposizione fiscale sarà applicata solo sulla parte eccedente 15mila euro annui (prima era 10mila), sotto questa franchigia non ci sono adempimenti (ad es. un reddito di 25.000 euro/anno, pagherà imposte solamente su 10.000 euro).

La stessa franchigia si applica nell’area del professionismo agli atleti under 23 per gli sport di squadra, alle società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente non sia stato superiore a 5 milioni di euro.

Inoltre, gli importi erogati come premio legato al raggiungimento di risultati sportivi non costituiranno reddito. Sarà, comunque, il lavoratore sportivo a dover autocertificare l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno solare. Fino a 15mila euro di reddito annuo non è prevista la busta paga.

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