REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE DEL TEAM ITALIA
Art.1 – L’ Euro Budo International è una organizzazione internazionale presente in 8 nazioni europee. Ha sede in Belgio ed è rappresentata, nelle nazioni aderenti, dal Main Responsible Person.
Art. 2 – L’ Euro Budo International ha lo scopo di promuovere la specialità del Random Attacks.
Art. 3 – L’ Euro Budo International, attraverso i Main Responsible Person, autorizza le Federazioni, gli Enti e le Organizzazioni Nazionali alla pratica di questa disciplina. Solo le autorizzate possono organizzare manifestazioni sul territorio, con campionati Nazionali per la propria organizzazione.
Art. 4 – Le manifestazioni di interesse Internazionale, che servono alla realizzazione del Ranking Nazionale (non vincolante), devono essere comunicate ed autorizzate dall’organismo Euro Budo International Nazionale, il quale si impegnerà a stilare un calendario Nazionale con tutte le manifestazioni su indicate.
Art. 5 – L’ Euro Budo International organizza il CAMPIONATO EUROPEO per le nazioni aderenti, sotto richiesta. Il Campionato Europeo si svolgerà ogni due anni.
Art. 6 – L’Euro Budo International nazionale organizza un Campionato Nazionale, che serve alla formazione del Team della Nazione che parteciperà al Campionato Europeo.
Art. 7 – Il Team della Nazionale deve essere così composto:
- 4 atleti per ogni categoria maschile
- 4 atleti per ogni categoria femminile
Per quanto concerne, invece, la nazione organizzatrice del Campionato Europeo
- 6 atleti per ogni categoria maschile
- 6 atleti per ogni categoria femminile
Vengono scelti tra:
- Detentori di un titolo europeo (convocati di diritto).
- Medagliati (2°- 3°) del precedente europeo purché partecipante al campionato Nazionale di selezione ed al 50% delle Manifestazioni Nazionali inserite nel calendario Nazionale dell’organizzazione di appartenenza (convocati di diritto).
- I primi 3 classificati del campionato Nazionale Euro Budo International Italia o alla Competizione di selezione.
- Il primo classificato del ranking nazionale o un atleta a discrezione del tecnico Nazionale designato, il quale comunque dovrà sempre consultare il ranking nazionale e dovrà dare dovuta spiegazioni al direttivo Nazionale in merito alla scelta.
Art. 8 – Ogni atleta deve essere autorizzato dalla propria federazione ente o organizzazione all’ inserimento del team Italia.